Condizioni commerciali generali di Härtha Group GmbH
1. Ambito di applicazione
a) Le seguenti Condizioni commerciali generali si applicano a tutti i servizi prestati da una società del gruppo HÄRTHA GROUP GmbH, in particolare anche dalle società Härtha-Aldenhoven GmbH, Härtha-Weißenburg GmbH, Forte Wärmebehandlung GmbH, Händle Härterei GmbH, Härterei Aribert Conrad GmbH, Sabo Boxtel B.V., HAERTHA Verdello S.R.L. e HAERTHA Coating Verona S.R.L. (di seguito "la nostra società"), a favore dei nostri clienti (di seguito "Committente"). Eventuali condizioni commerciali del Committente in contrasto con le presenti condizioni non trovano applicazione neppure in assenza di esplicita opposizione da parte nostra. Eventuali accordi accessori verbali devono essere confermati per iscritto per essere validi.
b) I nostri servizi consistono generalmente, ma non soltanto, nel trattamento termico e superficiale di prodotti e beni del Committente (di seguito "Articolo destinato al trattamento termico").
2. Conclusione del contratto
a) Nel momento in cui il Committente accetta la nostra offerta viene perfezionato un contratto. L'offerta può essere presentata al Committente mediante lettera, per telefono o per e-mail. La nostra società può ritirare in qualsiasi momento l'offerta presentata prima che la stessa sia accettata dal Committente. In concomitanza con l'accettazione dell'offerta, o al massimo comunque entro il momento della consegna del pezzo da trattare, il Committente è tenuto a fornire i dati di cui al punto 5.
b) Il contratto viene concluso anche quando il Committente consegna o spedisce un Articolo destinato al trattamento termico presso la nostra sede e avviamo il lavoro in base al suo ordine.
3. Prezzi
a) Gli ordini per i quali non vengono concordati esplicitamente e per iscritto prezzi fissi, saranno conteggiati in base ai prezzi in vigore alla data di stipula del contratto così come indicati nel nostro listino. In tal caso provvederemo a fornire su richiesta il listino al Committente. Salvo ove diversamente concordato, i prezzi sono da intendersi in euro franco fabbrica, più imballaggio, tassa sul CO2 prevista per legge, imposta sull'energia come specificato al punto 3. c), e IVA di volta in volta applicabile.
b) Ci riserviamo il diritto di adeguare a nostra ragionevole discrezione, successivamente alla stipula del contratto, i prezzi concordati in funzione dell'andamento dei costi determinanti per il calcolo del prezzo. Sarà preso in considerazione un aumento del prezzo e sarà applicata una riduzione del prezzo se e nella misura in cui i costi relativi all'ordine in questione cambiano a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo. Tra queste circostanze rientrano, per esempio, fluttuazioni dei tassi di cambio, regolamentazione valutaria, variazione dei dazi doganali, aumento del tasso di inflazione, incremento significativo dei costi di trasporto, dei materiali, dell'energia o della manodopera o di altri costi di produzione. Il Committente ha la possibilità di far verificare la correttezza dei nuovi prezzi per via giudiziale. Per il resto è fatto salvo quanto disposto nell'articolo 315 del Codice Civile Tedesco (BGB). Si precisa che l'adeguamento del prezzo sarà considerato accettato dal Committente in ogni caso se accetta una nostra offerta presentatagli dopo avergli comunicato l'adeguamento dei prezzi, se consegna un Articolo destinato al trattamento termico perché venga sottoposto a trattamento o se esegue un ordine presso la nostra società.
c) Nelle condizioni di cui al punto 3. b), la nostra società è espressamente autorizzata ad addebitare un supplemento mensile per i costi energetici a propria discrezione. Il supplemento per i costi energetici viene ricalcolato di mese in mese.
4. Pagamento
c) Le nostre fatture devono essere saldate entro il termine di pagamento indicato senza alcuna detrazione. Ove non sia concordato un termine di pagamento,
le fatture devono essere pagate entro otto (8) giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, saranno addebitati interessi di mora al tasso legale del 9 % oltre il tasso base di volta in volta in vigore. È fatto salvo il nostro diritto di rivendicare ulteriori danni per ritardato pagamento. Nel caso in cui il nostro diritto al pagamento risulti compromesso in seguito al verificarsi di circostanze dalle quali si desume un deterioramento del patrimonio del Committente, la nostra società ha il diritto di eseguire le prestazioni non ancora eseguite solo a fronte di un pagamento anticipato.
d) Il Committente potrà compensare le nostre richieste di pagamento esclusivamente con crediti non contestati o accertati in via definitiva da un tribunale. Allo stesso modo, il diritto di ritenzione potrà essere rivendicato dal Committente solo sulla base di contropretese non contestate o accertate in via definitiva da un tribunale.
5. Dati del Committente
Tutti gli Articoli destinati al trattamento termico, nel momento in cui vengono consegnati dal Committente, devono essere corredati da un ordine o una bolla di consegna in cui sono riportati i seguenti dati:
a) Denominazione del pezzo, numero di pezzi, peso netto e tipo di imballaggio, qualità del materiale (denominazione standard o tipo di acciaio) e numero dell'offerta (se presente).
b) Il trattamento termico desiderato, in particolare
i. in caso di acciai cementati, la profondità di carburazione richiesta con la durezza della superficie, oppure la profondità di cementazione prescritta con valore di durezza di riferimento e durezza della superficie;
ii. in caso di acciai migliorati, la resistenza alla trazione richiesta. Se non diversamente concordato, per la determinazione della stessa farà fede il risultato della prova di durezza Brinell sulla superficie;
iii. in caso di acciai per utensili e acciai rapidi, il grado di durezza secondo la scala Rockwell o la scala Vickers;
iv. in caso di acciai da nitrurazione/trattamenti di nitrurazione, la profondità di nitrurazione (Nht) desiderata, la durata del trattamento o lo spessore desiderato dello strato di collegamento;
v. in caso di indurimento superficiale, la profondità di indurimento desiderata (SHD) con valore di durezza di riferimento e durezza della superficie e posizione dell'area da indurire;
vi. in caso di carbonitrurazione, eventualmente con ossidazione successiva, la durata del trattamento o lo spessore desiderato dello strato di collegamento e dell'eventuale strato di ossido;
vii. in caso di tempra a induzione e tempra a fiamma, la profondità di cementazione desiderata con il valore di durezza di riferimento e la durezza di superficie.
c) Indicazione del metodo di prova desiderato, del centro di controllo e del carico di prova (vedere norme di prova DIN).
d) Tutti gli ulteriori dati o le altre prescrizioni necessari ai fini del trattamento (vedere DIN 6773, 17014, 17023).
e) In caso di più pezzi dello stesso tipo, è necessario specificare se questi sono stati prodotti da diverse colate di acciaio.
f) Se si richiede l'esecuzione di tempre parziali, è necessario allegare i disegni sui quali sono evidenziati i punti da sottoporre a trattamento. In alternativa, il Committente può contrassegnare direttamente sui pezzi o già isolare i punti da temprare. È altresì necessario annotare sui documenti che accompagnano la consegna eventuali requisiti speciali relativi alla precisione dimensionale o alla condizione superficiale. Il Committente dovrà evidenziare in modo particolare l'eventuale presenza di pezzi saldati o brasati e di pezzi contenenti cavità. Nel caso in cui le informazioni necessarie siano mancanti, incomplete o non chiare, la nostra società eseguirà il trattamento e il collaudo al meglio delle proprie capacità, senza essere obbligata a chiedere spiegazioni. In tal caso, sarà il Committente a dover rispondere di eventuali danni o difetti da ciò risultanti.
È responsabilità del Committente accertarsi che le specifiche di cui al punto 5 siano conformi alle leggi vigenti (ivi comprese le restrizioni alle esportazioni applicabili) e ottenere per tempo tutte le regolari autorizzazioni eventualmente necessarie.
6. Termine di consegna
Se vengono concordati dei termini di consegna, questi valgono solo a condizione che il Committente adempia puntualmente a tutti gli obblighi necessari ai fini della puntualità della consegna (in particolare l'obbligo di fornire le informazioni di cui al punto 5) e che la consegna da parte dei nostri fornitori sia corretta e puntuale, salvo nel caso in cui l'errata o ritardata consegna da parte dei nostri fornitori non sia imputabile a nostra responsabilità. Siamo autorizzati a fornire prestazioni parziali, nella misura in cui siano ritenute ragionevoli da parte del Committente.
7. Trasferimento del rischio
Il Committente deve provvedere a proprie spese e a proprio rischio a consegnare, e dopo il completamento del trattamento a ritirare, l'Articolo destinato al trattamento termico presso il luogo indicato dalla nostra società. Solo dietro esplicita richiesta e in seguito a relativo accordo scritto, provvederemo a rispedirlo a rischio del Committente addebitando i costi di trasporto, di spedizione, di imballaggio, di assicurazione del trasporto e altri costi. Il rischio passa al Committente nel momento in cui l'Articolo destinato al trattamento termico viene consegnato allo spedizioniere, al vettore, al servizio ferroviario o all'ufficio postale; ciò vale anche nel caso in cui il ritiro e la consegna vengano effettuati con i nostri veicoli aziendali. Inoltre, il rischio passa in ogni caso al Committente non appena questi ritarda l'accettazione.
8. Controllo
a) Prima di lasciare la nostra officina di tempra, l'Articolo destinato al trattamento termico sarà sottoposto a controlli nella misura consueta per il settore ed eventualmente in base alle specifiche del Committente.
b) Ulteriori controlli e analisi saranno eseguiti soltanto in base a uno specifico accordo scritto e a fronte del pagamento di costi supplementari. L'ispezione che eseguiamo in uscita non esonera il destinatario dal proprio obbligo di ispezione dei prodotti in entrata. Se presso il Committente non è possibile effettuare un'ispezione in entrata, la nostra società metterà a disposizione i propri impianti di prova, in loco e senza impegno al prezzo di costo, per il collaudo dei pezzi.
c) In particolare, il Committente è tenuto a ispezionare l'Articolo destinato al trattamento termico tempestivamente non appena lo riceve, se fattibile nel corso della normale attività lavorativa, e a comunicarci per iscritto senza indugio qualsiasi eventuale difetto riscontrato. In caso di mancata comunicazione tempestiva da parte del Committente, l'Articolo destinato al trattamento termico sarà ritenuto accettato, salvo nel caso in cui si tratti di un difetto che non poteva essere rilevato durante l'ispezione. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto non appena vengono rilevati, comunque al massimo entro 12 mesi dal momento del trasferimento del rischio.
9. Garanzia
a) Il termine di garanzia è di dodici mesi dal momento del trasferimento del rischio, salvo nel caso in cui per legge non siano prescritti termini più lunghi.
b) In caso di reclamo, deve esserci concessa la possibilità di controllare quanto reclamato ed eseguire un ulteriore trattamento. A tale scopo il Committente provvederà a fornirci i pezzi in questione presso il nostro sito operativo. Qualora la nostra società non adempia, o non adempia conformemente al contratto, il proprio obbligo di provvedere all'ulteriore trattamento entro un tempo ragionevole, il Committente ha la facoltà, trascorso senza esito il termine stabilito per iscritto, di ridurre il compenso pattuito, recedere dal contratto, provvedere personalmente all'ulteriore trattamento necessario o chiedere il rimborso delle spese necessarie. L'onere di dimostrare la presenza del difetto è in capo al Committente.
c) Nella misura consentita dalla legge, i diritti del Committente derivanti in relazione a un difetto sono esclusi nei seguenti casi:
i. se i pezzi oggetto del reclamo sono stati sottoposti a lavorazione o trattamenti successivi da parte del Committente o di terzi dopo il trasferimento del rischio e il difetto è riconducibile a ciò,
ii. se il difetto è imputabile al fatto che la nostra società ha eseguito la lavorazione attenendosi alle esplicite prescrizioni del Committente ma il risultato non ha sortito l'effetto desiderato o non è conforme ai normali standard del mercato (in particolare, ma non solo, difetti derivanti dall'utilizzo concordato di agenti isolanti contro la carbonizzazione o la nitrurazione),
iii. se il processo di tempra eseguito su articoli prodotti in serie e su piccoli pezzi provoca restringimenti e minime mescolanze in misura ragionevole e normale nel settore, e
iv. per eventuali difetti derivanti dall'esecuzione di interventi di raddrizzamento richiesti dal Committente, in particolare la rottura.
d) Se il trattamento termico non sortisce l'effetto desiderato per motivi non imputabili alla nostra società, per esempio perché le informazioni richieste di cui al punto 5 fornite dal Committente non erano esatte, perché non eravamo a conoscenza, né eravamo obbligati a esserlo, di eventuali difetti nascosti dell'Articolo destinato al trattamento termico prima di eseguire il trattamento o perché le caratteristiche del materiale utilizzato, la forma o la condizione dei pezzi forniti hanno reso impossibile un esito positivo del trattamento termico, senza però che la nostra società lo sapesse o avrebbe dovuto saperlo, la prestazione sarà ritenuta comunque fornita e il compenso concordato sarà esigibile. Eventuali lavorazioni successive necessarie saranno concordate tra le parti e fatturate separatamente.
e) È esclusa la cessione di diritti di garanzia a favore di terzi.
f) Le disposizioni concordate ai punti 8 e 9 si applicano per analogia ai pezzi sottoposti a lavorazioni successive.
10. Responsabilità
a) La nostra responsabilità per danni, indipendente dalla base giuridica sulla quale vengono rivendicati, ivi comprese l'inadempienza di obblighi contrattuali o la richiesta di risarcimento per atti illeciti, è limitata esclusivamente ai seguenti casi:
i. dolo
ii. lesioni colpose mortali, fisiche o danni alla salute;
iii. negligenza grave; e/o
iv. negli altri casi, in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, vale a dire un obbligo il cui adempimento costituisce un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il Committente fa e può fare regolarmente affidamento e/o la cui violazione compromette lo scopo del contratto.
v. nei casi previsti dalle disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto,
vi. in conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); e
vii. nell'ambito di un'eventuale garanzia esplicitamente assunta dalla nostra società.
b) Per il resto, è esclusa la nostra responsabilità.
c) Nei casi specificati ai punti 10.a) iii e iv, la nostra responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili.
d) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità indicate dal punto 10. a) a c) si applicano in egual misura anche per le azioni dei nostri rappresentanti legali e del personale ausiliario. Inoltre, la nostra società non risponderà per violazione per grave negligenza di obblighi contrattuali non sostanziali da parte di personale ausiliario semplice, non di livello dirigenziale.
e) La nostra società non sarà responsabile neppure in caso di mancato adempimento di obblighi laddove l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore. Con forza maggiore si intendono eventi straordinari e inevitabili che si verificano a causa di influenze esterne, per esempio guasti operativi, rivolte, guerre, disastri naturali, disordini politici, pandemie, ordini giudiziari e altri eventi inevitabili. Il nostro dovere di adempiere gli obblighi è sospeso per il periodo in cui perdura l'evento di forza maggiore. Nel caso in cui, per via di un evento di forza maggiore, non riusciamo ad adempiere i nostri obblighi per più di tre mesi, ognuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal contratto senza intervento giudiziario né alcun obbligo di risarcimento danni.
11. Diritti di proprietà intellettuale
a) I diritti di proprietà e i diritti d'autore relativi a illustrazioni, disegni, piani, descrizioni funzionali e altri documenti forniti al Committente nell'ambito del contratto o dell'esecuzione dello stesso, anche se inclusi nelle offerte, restano di proprietà esclusiva della nostra società. Ciò vale analogamente per qualsivoglia know-how relativo a processi e ricette di trattamenti termici e superficiali.
b) La nostra società concede al Committente il diritto non esclusivo, mondiale e perpetuo di utilizzare i servizi da noi prestati, le illustrazioni, i disegni, i piani, le descrizioni funzionali e gli altri documenti fornitigli nell'ambito del contratto o dell'esecuzione dello stesso per gli scopi previsti dal contratto. In assenza di nostro esplicito consenso scritto, il Committente non è autorizzato a utilizzare né a trasmettere a terzi quanto sopra specificato per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.
12. Foro competente e legge applicabile
Il luogo di esecuzione e la giurisdizione competente per tutti i servizi, le consegne e i pagamenti è il luogo della nostra sede legale. Il contratto è soggetto alla legge della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
Versione: maggio 2023